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Testo unico turismo, Mazzeo: “Toscana apripista. Norma tra le più avanzate in Italia”

Testo unico turismo, Mazzeo: “Toscana apripista. Norma tra le più avanzate in Italia”.
Il Consiglio regionale della Toscana, presidente Antonio Mazzeo, ha approvato a maggioranza il ‘Testo unico del turismo’, che riorganizza normativamente tutta la materia e “introduce novità per quanto riguarda le strutture ricettive e la gestione dell’overtourism con particolare attenzione al fenomeno degli affitti brevi”.
Hanno votato a favore Pd, Italia Viva e Movimento 5 Stelle; contrari i consiglieri di Fratelli d’Italia; astenuti i consiglieri della Lega. Durante le operazioni di voto sono stati approvati anche alcuni emendamenti di Pd, Italia Viva, Lega e un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi, con esclusione del gruppo di Forza Italia.
Antonio Mazzeo: “Col nuovo testo unico del turismo la Toscana fa da apripista nella regolamentazione di un settore che ha vissuto (e sta vivendo) cambiamenti profondissimi.
Grazie al lavoro fatto in giunta dall’assessore Leonardo Marras e da quello fatto dal presidente Gianni Anselmi insieme ai colleghi della II commissione, abbiamo ora una norma, tra le più avanzate in Italia, che consente di governare il settore turistico senza ostacolarne lo sviluppo, ma puntando sull’imprenditorialità e sull’equilibrio tra ricettività, vivibilità e fruibilità dei centri storici e dei servizi pubblici.
Due punti, in particolare, potranno cambiare: i Comuni potranno scegliere di regolamentare meglio i flussi turistici per garantire una convivenza equilibrata con le esigenze delle città e dei suoi residenti.
Regole chiare per affitti brevi e strutture ricettive, con limiti e standard di qualità.
Nuove opportunità per gli alberghi a 1 o 2 stelle, che potranno stipulare convenzioni per ospitare studenti, lavoratori o familiari di degenti ospedalieri, rispondendo al bisogno di alloggi accessibili per periodi medio-lunghi.
La Toscana ancora una volta dimostra il coraggio di innovare, mettendo al centro le persone, il territorio e avendo la capacità di guidare il cambiamento”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Con l’approvazione compiamo un passo decisivo per garantire maggiore chiarezza normativa e strumenti più efficaci a sostegno di un settore strategico per la Toscana. Il risultato di un lavoro condiviso, realizzato ascoltando gli operatori, le amministrazioni locali e tutti i soggetti del settore. I punti chiave sono: semplificare le procedure, valorizzare le eccellenze locali e promuovere un modello di turismo sostenibile e accessibile. Particolare attenzione è stata dedicata all’innovazione digitale e alla formazione, per rendere il sistema turistico competitivo e al passo con i cambiamenti globali. Una riforma che mette al centro non solo i visitatori, ma anche le comunità locali, che devono poter beneficiare direttamente del valore economico, sociale e culturale di un settore che incide per il 15% sul Pil regionale. Lavoreremo da subito per garantire una corretta applicazione del testo e continuare a costruire un turismo di qualità per il futuro”.

Leonardo Marras, assessore regionale economia e turismo “Un impianto tutto nuovo che si pone come orizzonte governare i prossimi anni facendo leva sulla capacità di gestire i dati ed usare le nuove tecnologie e soprattutto di puntare sulla qualità. Che significa stipulare un patto con le imprese. Il nuovo TU si concentra sulle imprese e sulla gestione di servizi turistici di qualità da parte delle strutture ricettive, dotate di tutti gli strumenti più avanzati proprio grazie alla legge. Vengono affrontati i temi dell’equilibrio, della sostenibilità, della capacità di governare i processi dove il turismo, diciamo, diventa ‘problematico’. È grazie al dibattito scaturito in aula che è stato possibile migliorare il TU con particolare attenzione proprio a questo elemento, la concentrazione del turismo in alcune destinazioni, arrivando a individuare strumenti che sono all’avanguardia a livello nazionale. La nuova struttura delle competenze consolida il rapporto tra la Regione, le sue agenzie ed i Comuni, ed in particolare gli ambiti turistici che nel tempo si sono affermati come gli strumenti di raccordo delle politiche di gestione delle destinazioni, a partire dai servizi di informazione e accoglienza turistica. In un’ottica di impostare un lavoro basato sulla costruzione di modelli di offerta articolati, specie nei territori meno conosciuti”.

 

Pd Toscana con segretario regionale Emiliano Fossi: “La nostra regione è la prima in Italia a dotarsi di una legge che disciplina il turismo con regole forti e innovative. Una svolta epocale per combattere l’overtourism, valorizzare i territori e garantire equilibrio tra turismo e residenzialità.

La Toscana dimostra ancora una volta di essere avanguardia e di saper affrontare le sfide del futuro con competenza e visione”

 

Il nuovo testo unico definisce un sistema organico per la regolamentazione del turismo in Toscana, includendo la governance, le strutture ricettive, le locazioni turistiche, le professioni turistiche, il trasporto turistico e i sistemi di informazione e promozione. Ecco nel dettaglio, illustrati da Regione Toscana, i punti principali.

Governance. Viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati quali principali attori a livello locale sia per l’esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l’agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli ambiti – istituiti con la legge del 2016 – che assumono il nome di comunità di ambito turistico, per sottolinearne la valenza di soggetto non solo aggregatore di Comuni ma anche di luogo aperto alla partecipazione e al confronto con le realtà locali, pubbliche e private. Si prevede che le funzioni di informazione e accoglienza turistica, nonché quelle di livello locale relative al sistema informativo regionale del turismo siano esercitate dalle comunità di ambito, fermo restando che tutte le altre funzioni amministrative di livello locale in materia sono attribuite ai singoli comuni, che potranno però scegliere di esercitarle a livello di comunità di ambito. Vengono sottratte ai Comuni capoluogo e alla città metropolitana le residue funzioni loro spettanti – in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni pro-loco e classificazione delle strutture ricettive – derivate dalla soppressione del ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l’intera circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni, i quali, specie se minori, potranno esercitarle a livello di comunità di ambito.

Sistema informativo regionale del turismo, banche dati, promozione turistica. La promozione turistica compete alla Regione, che la effettua avvalendosi delle agenzie regionali: Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST). Rafforzati e delineati più efficacemente i margini di azione della promozione turistica, in particolare di promozione e marketing turistico digitale, definendo anche l’ecosistema digitale del turismo, quale ambiente in cui gli operatori pubblici e privati interagiscono attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali, gestite da FST, e prevedendo la legificazione del neo-costituito Osservatorio regionale sul turismo (ORT), gestito da TPT, strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.

Prodotto turistico omogeneo (PTO). Si opera una decisa revisione, volta a chiarire gli elementi costitutivi e la natura regionale del prodotto stesso, intervenendo e modificando radicalmente la fase di costruzione del PTO e rafforzando il coinvolgimento degli operatori, prevedendo che la proposta di riconoscimento nasca dagli operatori stessi, che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private ai fini della promozione del PTO. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Prodotto.

Strutture alberghiere. Ampliata la gamma dei servizi offerti, con la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, predisponendo locali per attività temporanee di smart working. Possibilità di aumentare, entro limiti definiti dal Comune, la propria capacità ricettiva, con possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, a patto che si proceda al mutamento della destinazione d’uso e che sia garantito non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.

Academy hotel. Ispirandosi a quanto avviene in Svizzera, gli alberghi con 4 o 5 stelle possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, rispettando le disposizioni ed i requisiti di legge in materia di istruzione, formazione e lavoro. L’attività dovrà essere localizzata nelle aree comuni della struttura, sempre che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con i servizi offerti dalla struttura stessa e non rechi pregiudizio al livello qualitativo degli stessi.

Affittacamere e bed and breakfast. Viene scelto di disciplinare nella legge solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale. Quindi per le attività di affittacamere e b&b non imprenditoriali (ovvero quelle esercitate nell’abitazione ove il gestore ha sia la residenza che il domicilio) vengono escluse dal TU. Quelle imprenditoriali dovranno esercitarsi in unità immobiliari, immobili e unità immobiliari con destinazione d’uso turistico-ricettiva. Per gli esercizi esistenti, il mutamento di destinazione d’uso deve avvenire entro il 31/12/ 2025 e sarà agevolato dal fatto che, se avviene in assenza di opere edilizie, sarà sgravato dalla corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione. Le strutture non professionali esistenti potranno continuare ad esercitare, anche se non si convertiranno alla forma imprenditoriale.

Albergo diffuso. Viene anzitutto chiarito che – a dispetto del nome – non fa parte delle strutture ricettive alberghiere: conseguentemente è cassata la previsione per cui può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, alla quale si dovrebbe continuare ad applicare la disciplina prevista per la rispettiva tipologia. Una norma che ha ingenerato confusione, dal momento che dispone dell’eventualità che la struttura ricettiva dell’albergo diffuso “si innesti” su un’altra struttura ricettiva, creando una duplicazione difficile da gestire. È stata riformulata pertanto la norma in modo che non vi sia equivoco sul fatto che l’albergo diffuso è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.

Locazioni turistiche. I comuni a più alta densità turistica potranno adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche, per perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale. Con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), nei comuni che adottano tale regolamento l’esercizio dev’essere subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione.

Stabilimenti balneari. Puntando alla destagionalizzazione, si attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti.

Agenzie di viaggio e turismo. Se ne razionalizza e semplifica la disciplina, in particolare riguardo ai requisiti e agli obblighi per l’esercizio dell’attività. Novità anche per la disciplina della comunicazione al Comune sul rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento. Per quelle online è stabilito che siano soggette all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di agenzia di viaggio, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.

Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Adeguate le previsioni della legge regionale alla sopravvenuta normativa statale, specificando che la competenza al rilascio dell’abilitazione è dei Comuni.

Trasporto turistico. Attribuita ai Comuni a più alta densità turistica la facoltà di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico, per salvaguardare una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Professioni turistiche. Essendo materia in regime di competenza concorrente, si è reso necessario l’aggiornamento della disciplina della guida turistica, per conformare le disposizioni regionali alla riforma recentemente approvata dallo Stato (legge 190/2023). Confermate le discipline vigenti in materia di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina, per le quali non vi sono stati interventi da parte del legislatore statale.

CINZIA GORLA

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