Il rapporto stagionale, con l’approssimarsi della stagione estiva riprende o comunque si intensifica l’attività lavorativa di tutte le imprese che svolgono attività stagionali, ovvero collegate a specifici periodi nel corso dei quali la domanda cresce in modo evidente.
Tuttavia, negli ultimi anni le imprese che operano nel settore turistico e dei pubblici esercizi si sono trovate in difficoltà nel reperire le risorse umane necessarie a far fronte alla crescita del mercato.
Le ragioni che hanno portato a sempre maggiori problemi nell’assumere personale sono note: le attività stagionali vengono viste come poco stabili (soprattutto dopo il Covid-19); e particolarmente faticose.
Per fronteggiare le esigenze contingenti che la stagione estiva porta con sé, il sistema normativo prevede delle speciali deroghe per i contratti di lavoro stagionali, per mettere in regola la forza lavoro destinata a essere occupata per brevi periodi, di solito qualche settimana o qualche mese. Pensiamo ad esempio agli studenti che approfittano o vorrebbero approfittare della pausa dallo studio per trovare un lavoro prima di riprendere gli studi.
Con il termine di contratto di lavoro stagionale si indica, dunque, il contratto teso a regolamentare un lavoro a tempo determinato di limitata durata, caratterizzato dalla natura dell’attività lavorativa stessa, destinata a esaurirsi in un determinato arco temporale. Si tratta di un lavoro periodico che non può essere svolto tutto l’anno e che, quindi, in funzione delle deroghe riconosciute dalla legge, non si trasforma mai in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo una serie di rinnovi.
Non tutte le imprese, e non tutti i lavori “estivi”, però, possono adottare questa tipologia contrattuale, essendo riservata soltanto ad alcuni settori, per l’appunto ai lavori stagionali.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le attività stagionali sono quelle individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le ipotesi previste dai contratti collettivi.
Attualmente, l’elenco delle attività stagionali è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, oltre alle ulteriori ipotesi indicate dalla contrattazione collettiva.
Per essere definita stagionale, l’azienda deve osservare, nell’anno solare, un periodo di chiusura al pubblico non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi.
Ci sono poi eccezioni e contratti “atipici”: solo nel turismo e nei pubblici esercizi (alberghi, villaggi, bar, stabilimenti balneari), ove è possibile stipulare contratti di massimo 3 giorni per catering, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività del fine settimana o in occasione delle festività.
Per questi contratti, quindi, come anticipato, sono previste delle speciali deroghe normative. In particolare, tali contratti possono:
a) essere prorogati o rinnovati senza dover specificare esigenze “temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” né fattori connessi a “incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”;
b) superare il limite di durata di 24 mesi per effetto della successione di più contratti; e ancora
c) non rispettare i cosiddetti periodi di cuscinetto tra la stipula di un contratto e l’altro;
d) non rispettare le limitazioni quantitative al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.
In funzione della tipologia della prestazione lavorativa, pensiamo ad esempio al personale di cucina e servizio negli alberghi e pubblici esercizi, e della presenza di determinati requisiti, anche anagrafici, previsti dalla legge, le aziende possono ricorrere all’apprendistato stagionale oppure a contratti a chiamata.
Il lavoratore stagionale gode degli stessi diritti che spettano alla generalità degli altri lavoratori (ferie, TFR, malattia, permessi e così via). Inoltre, il lavoratore assunto per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Ed al termine del rapporto di lavoro stagionale il dipendente ha diritto alla NASPI da parte dell’Inps.
Infine, la Legge di Bilancio 2023 al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ha esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratti stagionali l’esonero contributivo previdenziale pari al 50%, con un monte annuo di 4mila euro per un massimo di dodici mesi.