Dichiarazione dei redditi 2026 verso la scadenza: istruzioni e regole per l’invio

(Adnkronos) – Ultima chiamata per l’invio della dichiarazione dei redditi 2026: il 2 novembre è la scadenza da segnare per i titolari di partita IVA, ma anche per dipendenti e pensionati che non hanno già trasmesso il modello 730. 

La presentazione della dichiarazione dei redditi è uno degli adempimenti fiscali annuali più rilevanti, che consente non solo di determinare le imposte dovute ma anche di accedere a detrazioni e deduzioni (i cosiddetti “bonus”) che riducono il carico fiscale complessivo. 

Per i titolari di partita IVA soggetti all’applicazione degli ISA, gli Indici Sintetici di Affidabilità che hanno sostituito gli studi di settore, l’appuntamento del 2 novembre riguarda anche il concordato preventivo biennale, con due vie a disposizione per formulare l’adesione. 

Superata la scadenza per l’invio arriverà a stretto giro l’appuntamento con il secondo acconto delle imposte, dovuto in un’unica soluzione e senza possibilità di versamento a rate. 

La lunga stagione della dichiarazione dei redditi, che ha preso il via ufficialmente dalla fine del mese di aprile con il lancio della precompilata, si avvia al capolinea. 

Dopo la scadenza del 30 settembre relativa al modello 730, il 2 novembre è la data che segna lo stop alla possibilità di trasmettere nei tempi, e senza sanzioni, il modello Redditi. 

L’obbligo dichiarativo interessa chi ha conseguito redditi nell’anno di riferimento oppure è tenuto alla conservazione delle scritture contabili (come i titolari di partita IVA, anche se a fatturato zero). 

Restano esclusi dall’adempimento le persone fisiche diverse dalle partite IVA che risultano debitori d’imposta per un valore inferiore a 10,33 euro, così come i percettori di un’unica CU (Certificazione Unica) già conguagliata, ossia per la quale sono già state correttamente versate le imposte dovute, così come ad esempio i percettori di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. 

Procedere in ogni caso con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate consente di fruire delle detrazioni fiscali e delle deduzioni spettanti sulla base della propria specifica situazione. 

Si ricorda che la scadenza canonica da rispettare è fissata al 31 ottobre, termine che per l’anno in corso cade di sabato e subisce quindi il rinvio automatico a lunedì 2 novembre. 

Se in linea generale l’ultima chiamata è quella del 2 novembre, è bene ricordare che per lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori ma anche titolari di redditi da lavoro autonomo senza partita IVA, il canale preferenziale per adempiere all’obbligo dichiarativo è il modello 730, il cui termine di invio è scaduto il 30 settembre. 

Il modello 730, nella versione ordinaria o nella modalità precompilata, rappresenta una forma semplificata di dichiarazione: i rimborsi e gli addebiti a conguaglio avvengono direttamente sulla busta paga o sulla pensione. 

In assenza di sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate gestisce il rimborso direttamente e in caso di debito i pagamenti si effettuano con il modello F24. 

Anche chi può usare il 730 ha però la facoltà di avvalersi del modello Redditi PF, avendo a disposizione più tempo per procedere all’invio. 

In questo caso però cambiano le tempistiche per i rimborsi: a pagarli è sempre l’Agenzia delle Entrate e l’attesa può prolungarsi anche oltre l’anno rispetto alla scadenza per l’invio. 

In ogni caso, la trasmissione della dichiarazione avviene di norma in via telematica, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o con il supporto di CAF e professionisti abilitati. 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una versione precompilata anche del Modello Redditi Persone Fisiche, inserendo i dati recepiti da banche dati esterne (Certificazioni Uniche, spese sanitarie, interessi passivi, rette scolastiche, bonus edilizi, ecc.). 

L’invio cartaceo tramite ufficio postale è ormai un’eccezione consentita esclusivamente per il Modello Redditi PF entro il 30 giugno, riservata a casi specifici (ad esempio per le dichiarazioni presentate per conto di contribuenti deceduti). 

Oltre alle persone fisiche, le società e gli enti adempiono agli obblighi dichiarativi tramite modelli specifici: 

● Modello Redditi SC: utilizzato dalle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), società cooperative, enti commerciali residenti e soggetti non residenti. 

● Modello Redditi SP: riservato alle società di persone (S.n.c., S.a.s., società semplici), associazioni professionali e aziende coniugali in forma societaria. 

● Modello Redditi ENC: destinato agli Enti non commerciali (pubblici e privati), alle ONLUS e ai trust che non svolgono in via principale attività commerciale. 

In concomitanza con la scadenza per la trasmissione del modello Redditi, i titolari di partita IVA sono chiamati a decidere sull’eventuale adesione al concordato preventivo biennale (CPB) 2026/2027. 

L’opportunità riguarda i contribuenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). 

La sottoscrizione del patto con il fisco permette di predeterminare l’imponibile per due anni, garantendo inoltre l’accesso al regime premiale che prevede agevolazioni su compensazioni, rimborsi e attività di accertamento. Ulteriori benefici sono riservati a chi rinnova l’accordo: i soggetti già aderenti per il biennio 2024/2025 possono fruire del ravvedimento speciale relativo ai periodi d’imposta 2020-2023 e beneficiare della dilazione degli acconti a zero interessi. 

Sotto il profilo operativo, l’adesione si effettua trasmettendo telematicamente il Modello CPB 2026/2027 (approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026) attraverso due modalità alternative: 

● presentazione congiunta con il modello ISA 2025, in allegato alla dichiarazione Redditi 2026; 

● trasmissione autonoma, unitamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2026, spuntando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). 

Per entrambe le opzioni, il termine ultimo coincide con la scadenza del 31 ottobre, differita a lunedì 2 novembre. 

Chiusa la parentesi della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, i contribuenti sono chiamati ad affrontare un ulteriore appuntamento entro la fine del mese: la scadenza del secondo o unico acconto delle imposte, fissata come di consueto al 30 novembre.
 

A differenza del primo acconto e del saldo, che possono essere versati con la dilazione fino a dicembre previa applicazione dei relativi interessi, per il secondo acconto non è prevista alcuna possibilità di rateizzazione: il pagamento deve essere eseguito in un’unica soluzione tramite il modello F24. 

L’importo da versare va determinato applicando il metodo storico (sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente) oppure il metodo previsionale, laddove il contribuente stimi di conseguire un reddito inferiore nell’anno in corso, prestando la massima attenzione a evitare sottostime che comportano l’applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento. 

Superati i termini canonici per l’invio della dichiarazione dei redditi è ancora possibile mettersi in regola. 

È possibile inviare la dichiarazione entro i 90 giorni successivi, ovvero entro il 1° febbraio 2027: in questo arco temporale la dichiarazione è considerata tardiva e rimane valida a tutti gli effetti. 

Decorso inutilmente anche il termine del 1° febbraio 2027, la dichiarazione si considera invece omessa e non sarà più possibile ricorrere al ravvedimento spontaneo. 

Sotto il profilo sanzionatorio, l’invio tardivo nei 90 giorni beneficia delle regole di maggior favore previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, che riduce la sanzione fissa di 250,00 euro ad 1/10 del minimo, portandola a soli 25,00 euro per ciascuna dichiarazione trasmessa. 

Qualora dalla dichiarazione emergessero anche imposte non versate, sarà necessario ravvedere contestualmente gli omessi versamenti applicando le relative sanzioni ridotte e gli interessi legali in ragione dei giorni di ritardo accumulati. 

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